Segreteria Esecuzione Penale

 
Al Pubblico Ministero, spetta il compito di eseguire le sentenze di condanna a pena detentiva (arresto o reclusione).
In particolare se la sentenza definitiva, trasmessa a cura dell’organo giudicante, il P.M., infligge una condanna  la cui pena  rientra entro i limiti previsti (3 anni) dall’art. 656 c.p.p., e ricorrono i presupposti di legge, emette l’ordine di carcerazione con sospensione.
L’ordine di esecuzione resta sospeso per 30 gg. dalla notifica entro cui è possibile richiedere la concessione di misure alternative.
Se nessuna istanza è presentata, il Pubblico Ministero emette l’ordine esecuzione.
Istanza di concessione di misure alternative in materia di esecuzione penale
L’istanza – esente da imposta di bollo e diritti, deve essere presentata dalla persona condannata e/o il suo difensore (entro i termini).
Allegando:
  • Un documento di identità (se presentata dalla parte);
  • La documentazione prevista dalla normativa vigente.