Spese di Giustizia
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All’atto del primo incarico sarà compilata a cura dell’ausiliario una scheda anagrafica, che verrà fornita dall’ufficio, contenente:
- generalità complete
- codice fiscale e domicilio fiscale;
- dichiarazione del regime fiscale cui il soggetto è sottoposto
- intestazione del c/c bancario o postale presso cui accreditare l’importo liquidato e relativo IBAN;
- recapiti telefonici, fax ed indirizzo di posta elettronica.
Il consulente prenderà visione della informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30.06.2003 n.196 “codice in materia di protezione dei dati personali”.
- RICHIESTA
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La richiesta di liquidazione compensi va depositata entro 100 giorni dal deposito della consulenza, pena la decadenza dal diritto.
Nella domanda, con allegata la copia del verbale di conferimento incarico, si prega di indicare chiaramente:
- il numero del procedimento cui si riferisce la richiesta,
- le proprie generalità ed in particolare il proprio codice fiscale e domicilio fiscale;
- TRATTAMENTO FISCALE
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Il trattamento fiscale dei compensi dell’ausiliario del magistrato è diversificato a seconda della qualità dello stesso ausiliario, per cui è necessario che egli stesso indichi espressamente la propria condizione sotto il profilo strettamente fiscale:
- se è lavoratore dipendente ovvero se esercita attività di lavoro autonomo (esercizio abituale di arte o professione);
- se è soggetto ad I.V.A. ovvero se la sua prestazione è esente, indicando la norma che prevede l’esenzione;
- nel caso in cui sia tenuto al pagamento del contributo previdenziale deve indicare in che misura.
- ONORARI
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Si ricorda che gli onorari possono essere fissi, variabili o commisurati al tempo, occorre quindi precisare il tipo di liquidazione che si richiede.
Per gli onorari commisurati al tempo ogni vacazione è pari a due ore. Per ogni giorno possono essere pagate al massimo quattro vacazioni.
L’importo della prima vacazione è pari a € 14,68, mentre per le successive è di € 8,15 (art. 1 - co. 1 D.M. Giustizia 30/5/2002).
E’ previsto l’aumento sino al 20% degli onorati se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato, (art. 51 DPR 115/02) ovvero fino al raddoppio se trattasi di perizia di eccezionale complessità o
importanza (art. 52 DPR 115/02).
Gli stessi onorari sono diminuiti di un terzo se la perizia non è conclusa nel termine previsto ed eventualmente prorogato dal giudice, salvo che il ritardo non sia dovuto a fatti imprevedibili e non addebitabili al perito o consulente
tecnico (art. 52 DPR 115/02). Nel caso di onorari calcolati a tempo, non vengono retribuite le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine finale per l’esecuzione della prestazione medesima. - SPESE
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Art. 56 DPR 115/02
Tutte le spese devono essere preventivamente autorizzate e documentateSi precisa che i rimborsi spese riconosciuti a favore degli ausiliari, che svolgono ordinariamente lavoro autonomo o attività libero professionale entreranno a far parte della base imponibile per il calcolo dell’IVA, del contributo previdenziale e della ritenuta d’acconto. Saranno esclusi da questo trattamento solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto della Procura, a condizione che le stesse siano debitamente ed analiticamente provate (oltre che preventivamente autorizzate). Quanto sopra secondo quanto disposto dall’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con nota n. 2005/49199 del 29/07/2005.
Spese di viaggio: ai periti che sono chiamati a svolgere il loro incarico fuori della città di propria residenza è riconosciuto il trattamento previsto per i dipendenti statali. Le spese di trasporto, anche in mancanza di qualsiasi
documentazione, saranno liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati a servizio pubblico in modo regolare, esclusi gli aerei (art. 55 DPR 115/02). Sono esclusi in ogni caso i rimborsi per il pagamento di soprattasse corrisposte in vettura per mancanza di biglietto o cambio classe.L’uso del mezzo proprio, dell’aereo o comunque di mezzi straordinari, deve essere preventivamente autorizzato dal Magistrato (art. 15, co. 1 L. 836/73).
Vengono rimborsate le spese autostradali previa esibizione dei relativi scontrini di pedaggio (art. 8 L. 417/78 che modifica l’art. 15 L. 836/73), nonché un quinto del prezzo medio di un litro di benzina nel periodo considerato, moltiplicato per il numero dei chilometri tra la sede di servizio e la sede dimissione ( se il domicilio del soggetto è tra la sede di servizio e la sede di missione, si considera come riferimento il domicilio) (art. 15 L. 836/73 come mod. dall’art. 8 L. 417/78). L’interessato dovrà produrre certificato ACI attestante la distanza chilometrica del tragitto percorso.
Per gli spostamenti da un luogo all’altro della località dove si svolge la missione non è dovuto alcun rimborso per spese di trasporto o altra indennità: sono escluse quindi dal rimborso le spese per autobus, taxi. E’, altresì escluso,
il rimborso delle spese per il parcheggio (art. 15, ult. Comma L. 836/73). L’uso di aerei o mezzi di trasporto straordinari (taxi) deve essere preventivamente autorizzato dal Magistrato e debitamente documentato, mediante deposito del relativo biglietto o ricevuta (art. 55 DPR 115/02).Collaboratori: l’art. 56, commi 3 e 4 DPR 115/02 stabilisce che il consulente può avvalersi di collaboratori, previa autorizzazione del Magistrato. La liquidazione del compenso a favore del collaboratore è a cura del perito o consulente tecnico che se ne avvale. Il compenso versato al collaboratore andrà poi indicato come spesa, allegando l’autorizzazione ad avvalersene e la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto pagamento.
Spese per pasti e pernottamento: non vengono liquidate le spese accessorie (es. telefono, frigobar, ecc.). Possono essere rimborsati non più di due pasti al giorno per l’importo di € 30,55 a pasto (massimo giornaliero € 61,10). Le relative fatture o ricevute fiscali (scontrini parlanti) devono essere intestate al perito personalmente e depositate per ottenere il rimborso (DPCM 16/03/1990).
- MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Il pagamento sarà fatto secondo una delle seguenti modalità:
- mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale di cui si dovrà comunicare preventivamente gli estremi ed in particolare il codice IBAN;
- in contanti presso l’Ufficio di Tesoreria Provinciale dello Stato che ha sede presso la Banca d’Italia del capoluogo di provincia di residenza del beneficiario);
- a mezzo vaglia cambiario non trasferibile.
- Stampa la scheda Spese di Giustizia in pdf.