Comunicazioni ex art. 335 c.p.p. per privati e assicurazioni
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Attraverso tale comunicazione è possibile conoscere, ai sensi degli artt. 335 c.p.p. e 110 disp. att., tutti i procedimenti suscettibili di comunicazione per i quali il Pubblico Ministero non ha ancora esercitato l'azione penale.
Non tutte le iscrizioni sono comunicabili all’interessato, in quanto tale richiesta è soggetta all’autorizzazione del Pubblico Ministero titolare dell’indagine.
Non sono suscettibili di comunicazione:
- le iscrizioni coperte da segreto istruttorio perché relative ai gravi reati indicati nell’art. 407, comma 1, lett. a) c.p.p.;
- le iscrizioni che il P.M. ritenga di dover secretare per opportunità investigativa.
Può essere richiesta:
- dall’ interessato che può rivestire la qualità di indagato o di persona offesa
- dal difensore, in tal caso deve essere allegato l’ atto di nomina in originale o in copia che comprenda la delega al rilascio della suddetta comunicazione.
Allegando:
- Fotocopia del documento d’identità dell’interessato;
- Fotocopia dell’atto di nomina specifica dell’avvocato difensore (se richiesto da questo)
Sul nostro sito sono disponibili due moduli:
Per privati (Clicca qui Modulo 335 privati)
Si allega la disposizione del 27 novembre 2020 (Clicca qui per PROVV. PARTI OFFESE) a firma del Procuratore della Repubblica di Messina dott. Maurizio de Lucia in merito ai criteri di individuazione delle persone offese.
Per le assicurazioni (clicca qui per Modulo 335 assicurazioni )
In merito alle comunicazioni ex art. 335 da fornire ai legali delle compagnie di assicurazione, è consigliato consultare il provvedimento (Clicca qui per 335 PROVV. ASSICURAZ.) emesso il 3 novembre 2021 a firma del Procuratore della Repubblica di Messina dott. Maurizio de Lucia.
E’ esente da imposta di bollo e diritti.
L’istanza è sottoposta ad autorizzazione da parte del P.M., pertanto i tempi di rilascio decorrono dal pervenimento presso l’Ufficio Locale della concessa autorizzazione.