Visure delle iscrizioni del casellario giudiziale
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Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico sul Casellario) ha introdotto, all'art. 33, la possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale.
La visura non ha efficacia certificativa, ma dà la possibilità all'interessato di controllare l'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
Può essere presentata presso qualsiasi Procura della Repubblica, non richiede alcuna motivazione e non è soggetta al pagamento di diritti o bolli.
Può essere richiesta dall’interessato (o da un suo delegato), previa compilazione dell’apposito modulo scaricabile da questo sito nella sezione modulistica (Clicca qui per Modulo casellario-pendenti e visura) .
Allegando:
- Fotocopia del documento di identità dell’interessato
- in caso di delega copia del documento del delegante e del delegato