Certificato dei carichi pendenti

Il certificato attesta l’esistenza di procedimenti penali già iscritti presso questa Procura, per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato a seguito del rinvio a giudizio disposto dal magistrato.

Attualmente (in attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti) il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato, la quale tuttavia rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione.

Attenzione i certificati dei carichi pendenti rilasciati a persone non residenti  nel circondario della Procura della Repubblica di Messina conterranno la seguente dicitura: “ il presente certificato attesta esclusivamente i carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina”

E’ possibile ricercare  le Procure della Repubblica competenti in base al comune di residenza cliccando qui

Il certificato può essere richiesto:

  • dall’interessato o da persona da lui delegata
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
  • dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
  • dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.

Può essere richiesto dall’interessato (o da un suo delegato), previa compilazione dell’apposito modulo scaricabile da questo sito nella sezione modulistica (Clicca qui per Modulo casellario-pendenti e visura).

Allegando:

  • Fotocopia del documento di identità dell’interessato in corso di validità
  • In caso di delega copia del documento del delegante e del delegato.
  • 1 diritto di segreteria da € 3,92
  • 1 marca da bollo da € 16,00

I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

Il rilascio del certificato è esente da bollo  esclusivamente nei casi elencati nel D.P.R. 646/72 Tabella B

Dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante il diritto alla fruizione dell’esenzione

Il certificato ad uso emigrazione è abolito e sostituito da quello ad uso amministrativo assoggettato all’imposta di bollo ( come da nota del Ministero della Giustizia D.A.G. del 24-04-2015.0066034.U del 24 aprile 2015).

Se richiesto con  urgenza occorre  un ulteriore diritto da € 3,92 e in tal caso è rilasciato lo stesso giorno della richiesta.

Casi particolari:

  • per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni (Clicca qui per Modulo casellario per minore)
  • per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
  • la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
  • richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata  dall’interessato per posta o tramite un delegato.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Si evidenzia che con la legge n. 183 del 2011, entrata in vigore l’ 1 gennaio 2012, non è più possibile richiedere i certificati del Casellario giudiziale da produrre a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi; i certificati rilasciati dal Casellario possono essere rilasciati solo per uso tra privati. Per la Pubblica Amministrazione il cittadino è tenuto per legge all’autocertificazione.