Certificato dei carichi pendenti
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Il certificato attesta l’esistenza di procedimenti penali già iscritti presso questa Procura, per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato a seguito del rinvio a giudizio disposto dal magistrato.
Attualmente (in attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti) il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato, la quale tuttavia rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione.
Attenzione i certificati dei carichi pendenti rilasciati a persone non residenti nel circondario della Procura della Repubblica di Messina conterranno la seguente dicitura: “ il presente certificato attesta esclusivamente i carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina”
E’ possibile ricercare le Procure della Repubblica competenti in base al comune di residenza cliccando qui
Il certificato può essere richiesto:
- dall’interessato o da persona da lui delegata
- dalle pubbliche amministrazioni o dai di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
- dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.
Può essere richiesto dall’interessato (o da un suo delegato), previa compilazione dell’apposito modulo scaricabile da questo sito nella sezione modulistica (Clicca qui per Modulo casellario-pendenti e visura).
Allegando:
- Fotocopia del documento di identità dell’interessato in corso di validità
- In caso di delega copia del documento del delegante e del delegato.
- 1 diritto di segreteria da € 3,92
- 1 marca da bollo da € 16,00
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
Il rilascio del certificato è esente da bollo esclusivamente nei casi elencati nel D.P.R. 646/72 Tabella B
Dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante il diritto alla fruizione dell’esenzione
Il certificato ad uso emigrazione è abolito e sostituito da quello ad uso amministrativo assoggettato all’imposta di bollo ( come da nota del Ministero della Giustizia D.A.G. del 24-04-2015.0066034.U del 24 aprile 2015).
Se richiesto con urgenza occorre un ulteriore diritto da € 3,92 e in tal caso è rilasciato lo stesso giorno della richiesta.
Casi particolari:
- per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni (Clicca qui per Modulo casellario per minore)
- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
- richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Si evidenzia che con la legge n. 183 del 2011, entrata in vigore l’ 1 gennaio 2012, non è più possibile richiedere i certificati del Casellario giudiziale da produrre a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi; i certificati rilasciati dal Casellario possono essere rilasciati solo per uso tra privati. Per la Pubblica Amministrazione il cittadino è tenuto per legge all’autocertificazione.