Certificato antipedofilia richiesto dal datore di lavoro ex art. 25 bis
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Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto anche dal datore di lavoro (cd. Certificato antipedofilia) previa compilazione dell’apposito modulo scaricabile da questo sito nella sezione modulistica (Clicca qui per MODULO CASELLARIO 25 BIS), ai sensi dell'articolo 25 bis del t.u. contiene le seguenti iscrizioni:
- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Deve essere richiesto:
- dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).
Allegando:
- Istanza in carta semplice;
- Codice Fiscale del datore di lavoro
- Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro e del lavoratore
- Statuto della società
- In caso di delega, copia del documento del delegante e del delegato
Occorrono:
- 1 marca da bollo da € 16,00
- 1 diritto di segreteria da € 3,92
Se richiesto con urgenza occorre un ulteriore diritto da €3,92 e in tal caso è rilasciato lo stesso giorno della richiesta.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA” .
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Si evidenzia che con la legge n. 183 del 2011, entrata in vigore l’ 1 gennaio 2012, non è più possibile richiedere i certificati del Casellario giudiziale da produrre a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi; i certificati rilasciati dal Casellario possono essere rilasciati solo per uso tra privati. Per la Pubblica Amministrazione il cittadino è tenuto per legge all’autocertificazione.